(massima n. 1)
È inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal giudice di merito avverso decisione della Corte di cassazione. È infatti estraneo al sistema processuale una ipotesi di conflitto tra un giudice di merito e quello di legittimità, i cui provvedimenti sono definitivi e di immediata esecuzione, salva la ravvisabilità di errore non concettuale, rimediabile con procedimento di rettificazione nei casi tassativamente previsti. Tale principio è applicabile anche a provvedimenti della Corte di cassazione attributivi di competenza a conoscere di un deteminato procedimento, salva la sopravvenienza del novum. (Nella specie la Corte di cassazione — qualificato come appello l'impugnazione dell'imputato avverso la decisione della corte di appello reiettiva dell'istanza di revoca dell'obbligo di soggiorno — aveva disposto la trasmissione degli atti al tribunale competente per la decisione sill'impugnazione, ai sensi dell'art. 310 c.p.p. 1988. Il tribunale — rilevato trattarsi di provvedimento concernente una misura cautelare imposta in processo pendente secondo il previgente rito processuale e ritenuto che avverso la decisione della corte di appello fosse stato correttamente proposto ricorso per cassazione — aveva rifiutato l'investitura ed indicato la competenza della Corte di cassazione, sollevando conflitto. Il giudice di legittimità, decidendo secondo il principio di cui in massima, ha disposto la restituzione degli atti al tribunale).