(massima n. 1)
Il procedimento di appello in camera di consiglio, disciplinato dall'art. 599, comma quarto, c.p.p., nella parte non dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 della Corte costituzionale, prevede che, ove il giudice non ritenga di accogliere la richiesta concordata delle parti, non può proseguire con le forme previste dalla speciale procedura disciplinata dal citato art. 599, ma deve disporre la prosecuzione del dibattimento. Infatti, la legge processuale — l'art. 602 c.p.p. — ha previsto la prosecuzione del dibattimento nelle forme ordinarie, in caso di mancato accoglimento della richiesta, per restituire alle parti la facoltà ed i diritti che loro competono, sicché all'inosservanza della disposizione citata, comportando la violazione dei diritti assicurati dalla legge alla difesa ed all'accusa, consegue la nullità del procedimento.