(massima n. 1)
A seguito della sent. 10 ottobre 1990, n. 435 della Corte costituzionale, la corte d'appello provvede in camera di consiglio solo nei casi previsti dall'art. 599, primo comma c.p.p. Di conseguenza, non può in appello applicarsi il rito camerale nelle forme dell'art. 127 c.p.p., ove sia stata avanzata richiesta di assoluzione. Infatti l'inosservanza delle prescrizioni relative al rito si traduce nella violazione delle disposizioni concernenti l'intervento e la difesa dell'imputato, che si atteggiano diversamente nella procedura camerale e nel dibattimento, con la conseguente integrazione della nullità di cui agli artt. 178, lett. c) e 471 c.p.p.