(massima n. 1)
La sent. n. 443/90 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitą dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, per violazione dell'art. 24, primo comma Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice penale possa condannare l'imputato alle spese processuali in favore della parte civile, ove non ritenga di disporne in tutto o in parte la compensazione, pone un principio di carattere generale. Esso esplica, dunque, i suoi effetti anche nel caso in cui le parti abbiano concordato la misura della pena nel grado di appello, con rinuncia dell'appellante agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599, quarto comma c.p.p.