(massima n. 1)
In tema di impugnazione, il giudice di appello — come espressamente impone l'art. 605 nuovo c.p.p., fuori dell'ipotesi dell'art. 604 stesso codice (sentenze di annullamento) — emette sentenze che confermano o riformano in tutto o in parte quelle di primo grado: sicché ha natura di sentenza di condanna quella che, sia pure su indicazione concorde delle parti, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., modifica il trattamento sanzionatorio con una determinazione del giudice che non si esaurisce in una funzione meramente notarile. (Nella fattispecie, questa corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che deduceva violazione di legge perché, con errata terminologia, il giudice di appello lo aveva dichiarato «colpevole», sebbene il provvedimento terminativo di accoglimento del patteggiamento sui motivi non sia inquadrabile tra le sentenze di condanna).