(massima n. 1)
L'esito della procedura camerale prevista dall'art. 599 comma quarto, nuovo c.p.p. — e, cioè, la conclusione del concordato intervenuto fra le parti sui motivi di appello — quale espressione dell'ampio potere dispositivo concesso alle parti dal nuovo rito preclude la riproduzione nel giudizio di cassazione di tutte le questioni — d'ordine sostanziale e processuale — su cui legittimamente è intervenuta rinuncia, fatte salve le eccezioni riguardanti pregresse nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio ovvero invalidità, di ogni tipo, afferenti alla stessa procedura camerale di cui al succitato art. 599 comma quarto nuovo c.p.p.