(massima n. 1)
Nel caso in cui a carico di un imputato pendano per gli stessi fatti due procedimenti penali, ognuno in fase diversa, dei quali il primo, instaurato nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 e che deve proseguire secondo quel rito, tuttora negli atti preliminari al dibattimento innanzi al tribunale e in rapporto di continenza tale da inglobare il secondo, a sua volta iscritto a ruolo generale nella vigenza del nuovo codice di rito e pendente invece nella fase delle indagini preliminari, non è possibile regolare il conflitto secondo specifiche norme, neppure transitorie. In base ad ognuna delle due peculiarità — rapporto di continenza e diversità delle fasi processuali — la competenza a giudicare spetta al giudice del procedimento continente o che si trova nella fase più avanzata, sicché va affermata la competenza in favore del tribunale sia per motivi di continenza sia perché il procedimento si trova in fase più avanzata, con la conseguenza che, essendo il procedimento più vecchio ad assorbire quello più recente, dovranno essere rispettate le norme del codice di procedura penale del 1930, salva l'applicazione delle sole nuove norme considerate dalle disposizioni transitorie al nuovo codice di rito.