(massima n. 1)
La condizione risolutiva, in quanto prescinde dalla colpa dell'inadempimento, è compatibile con la previsione di una penale, giacché le parti possono stabilire che la condizione sia posta nell'esclusivo interesse di uno soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo una espressa clausola (o quanto meno una serie di elementi idonei ad indurre il convincimento che l'altra parte non abbia alcun interesse); pertanto, la parte, nel cui interesse è posta la condizione, ha facoltà di rinunziarvi sia prima che dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che, comunque, l'altra parte possa ostacolarne la volontà.