(massima n. 1)
È inammissibile il conflitto negativo di competenza denunciato dal pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione al rifiuto del giudice per le indagini preliminari presso la stessa pretura a prendere cognizione di un procedimento relativo a fatti commessi in territorio rientrante nella competenza della Pretura circondariale di Caserta, a nulla rilevando l'impossibilità per quest'ultimo organo giudiziario di deliberare, stante la mancata istituzione, presso di esso, dell'ufficio del Gip.