(massima n. 1)
Integra il reato di furto aggravato ex artt. 624 e 61, n. 7, c.p., la sottrazione di acque pubbliche derivate da pozzi escavati nei propri terreni senza preventiva autorizzazione ex art. 95, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e distribuite a terzi dietro corrispettivo, in assenza di concessione, tramite i propri impianti acquedottistici, a nulla rilevando il fatto che l'imputato non abbia agito in «clandestinitą» evitando, cioč, di occultare le modalitą o l'entitą dello sfruttamento delle acque alle competenti autoritą, in quanto «la clandestinitą» della condotta di sottrazione di un bene sfugge alla nozione del dolo del reato di furto.