(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa č configurabile l'operativitā della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., anche in termini di putativitā ed art. 59, ult. p., c.p., qualora l'esercizio del diritto di cronaca sia stato corrispondente alla veritā oggettiva dei fatti (sia pure correlativamente alla fonte e nell'attualitā del preciso riferimento storico dell'epoca della pubblicazione) e tale veritā non abbia subito immutazioni, alterazioni o rifacimenti dei dati, che ne costituiscono l'essenza, in termini tali da rappresentarli come sostanzialmente diversi, nella connotazione della loro valenza lesiva della reputazione della persona. (Nella specie č stato altresė precisato che per non ricorrere in deformazioni sostanziali dei dati essenziali della notizia mediante l'introduzione di elementi aggiuntivi, l'autore della pubblicazione ha il dovere di esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietā professionale, la consistenza, nella sua realtā propositiva, della relativa fonte d'informazione).