(massima n. 1)
La denuncia di conflitto con il Gip proposta dal P.M. è inammissibile alla stregua dell'art. 28, comma primo, del nuovo c.p.p., che disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra giudici e non tra giudici e P.M. Né l'ipotesi di conflitto tra giudice e P.M. può essere configurata quale «caso analogo», ai sensi dello stesso art. 28, comma secondo, posto che i casi «analoghi» a quelli espressamente disciplinati nel precedente comma primo debbono pur sempre riguardare rapporti conflittuali tra giudici e cioè tra soggetti funzionalmente omogenei.