(massima n. 1)
Il delitto di estorsione, previsto e punito dall'art. 629 c.p., si realizza in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale. Ne consegue che, nel caso in cui l'agente, nonostante l'intervento della polizia, concordando con la vittima, sia riuscito, anche per alcuni attimi, ad impossessarsi della cosa o del danaro, il delitto deve ritenersi consumato.