(massima n. 1)
In tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. al tentativo di furto, la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse realizzato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena.