(massima n. 1)
Commette pił reati di calunnia chi, sia pure mediante un'unica dichiarazione, attribuisce ad altra persona, sapendola innocente, una pluralitą di reati. Ed invero, a ciascuna delle false incolpazioni corrisponde uno specifico evento, consistente nel pericolo dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un innocente per ogni reato ad esso falsamente attribuito.