(massima n. 1)
In tema di sussistenza del reato di calunnia, colui il quale sottoscrive un assegno, conoscendone la provenienza da delitto, con il nome di una persona vivente, simula a carico di essa le tracce di reati. Né il dolo di calunnia può essere escluso dall'intento di scagionarsi, essendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del delitto de quo la consapevolezza che l'uso del nome di un terzo (in un delitto di falsità materiale) non può non mettere in moto un meccanismo inquisitorio nei confronti dello stesso.