(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di calunnia non č richiesta una denuncia in senso formale, contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa, essendo sufficiente la semplice insinuazione, a carico di chi si sa innocente, di fatti dai quali possa desumersi l'esistenza di un reato e che quindi siano oggettivamente idonei a provocare il promovimento di un processo penale a carico dell'incolpato.