(massima n. 1)
Sussiste il reato di estorsione, e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, cpv. n. 2, c.p., quando l'agente consegua il profitto rappresentando una situazione di pericolo che ingeneri nel soggetto passivo il timore che il male minacciato sia certo e che provenga dall'agente stesso o da persona a lui collegata, realizzandosi invece il secondo reato quando il pericolo sia prospettato come soltanto eventuale e possibile, senza il concorso della volontą di colui che lo rappresenta.