(massima n. 1)
In tema di estorsione, la ratio dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 629, secondo comma, c.p., si lega alla obiettiva pericolositą del fatto e alla maggiore efficacia intimidatrice della presenza di pił persone, ancorché la violenza o minaccia sia stata posta in essere da una sola persona. Ne consegue che all'infuori di un concorso circoscritto alla fase di preparazione o ideazione del delitto, in cui sarą applicabile, ricorrendone gli estremi, la norma dell'art. 112, n. 1, c.p. (cinque o pił persone) sussiste l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 c.p., anche nel caso di due o pił compartecipi.