(massima n. 1)
La collazione per imputazione è il modo normale della collazione delle donazioni di denaro tanto secondo l'art. 1025 del c.c. del 1865, quanto secondo l'art. 751 del c.c. vigente, mentre ha carattere eccezionale la collazione reale, la quale può avvenire allorché il denaro manchi o non sia sufficiente a che gli altri coeredi prelevino somme di ammontare pari a quello ricevuto dal donatario. In questa seconda ipotesi, peraltro, la collazione reale può essere esclusa allorché il donante abbia imposto al donatario l'onere di conferire in collazione il denaro donato, mediante imputazione e non in natura; onere perfettamente valido, dovendosi riconoscere al donante il potere e la facoltà di stabilire il modo di conferimento della disposta donazione. (Nella specie la volontà del donante si era espressa nel senso che per le somme di denaro donate la collazione si facesse per imputazione, escludendo un conferimento alla massa ereditaria di somme di pari ammontare).