(massima n. 1)
I principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. sono stati codificati dal legislatore come regulae iuris di carattere generale con esclusivo riferimento ai rapporti precontrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione del negozio, e non anche con riguardo al contenuto del negozio medesimo, nel senso che (eccezion fatta per l'eventualitą che la violazione di detti doveri si trovi ad integrare anche una delle specifiche ipotesi previste in tema di nullitą o annullabilitą dei contratti) i contraenti possono comporre i loro contrapposti interessi concordando del tutto liberamente il predetto contenuto negoziale, senza poi potere, proprio in ragione di tale libertą, invocare, a stipulazione avvenuta, l'asserita contrarietą di una o pił delle clausole convenute ai doveri in questione (salvo che nei casi esplicitamente previsti dal legislatore).