(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di calunnia, l'omessa indicazione di elementi ulteriori, idonei a suffragare la falsa accusa mossa agli incolpati nominativamente indicati, non rende la falsa incolpazione né assurda né inverosimile e non esclude, quindi, la oggettiva idoneità della denuncia a determinare indagini da parte dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa a ritenuta irrilevanza di mancato riconoscimento in sede di ricognizione fotografica delle persone falsamente indicate come autori di rapine, trattandosi di fatto successivo alla consumazione del reato, già compiutamente realizzato).