Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 10877del 16 ottobre 1987
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai fini della consumazione del reato di estorsione, non č necessario che il profitto sia stato materialmente realizzato, essendo sufficiente la mera disponibilitā del bene acquisito attraverso la violenza o la minaccia.