(massima n. 1)
La circostanza aggravante del numero delle persone nel reato di estorsione č configurabile anche nell'ipotesi in cui la violenza o minaccia sia esercitata in forma mediata, a mezzo di lettera, telefono o nuncius, quando il soggetto passivo abbia avuto la netta e sicura sensazione della provenienza dell'azione costrittiva da parte di pił persone. (Nella specie č stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante, poiché le parti lese ebbero, per le modalitą dei crimini e per l'alternanza di varie persone al telefono, la precisa percezione di essere vittime di una banda di estorsori).