(massima n. 1)
Nell'ipotesi di sottrazione di una cosa gią appartenuta a persona uccisa si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora l'idea della sottrazione sorge e si formi prima della attuazione della violenza omicida, sempre che sussista un nesso di causalitą apparente tra violenza e ripensamento nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. Si configura, invece, il delitto di furto qualora l'idea della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio. (Nella specie, l'impossessamento delle cose mobili altrui era avvenuto contemporaneamente all'omicidio).