(massima n. 2)
In tema di rapporti contrattuali di durata, l'esercizio di diritti potestativi attribuiti dalla legge o dal contratto ad una delle parti produce immediatamente la modificazione della sfera giuridica dell'altra parte, senza che sia configurabile, neppure in base al principio di correttezza e buona fede, un obbligo di preavviso, in difetto di limitazioni in tal senso previste dalla fonte attributiva del potere. (Nella specie, relativa ad una pattuizione, intervenuta nel caso dello svolgimento di un rapporto di agenzia, che aveva comportato l'affidamento all'agente dell'incarico aggiuntivo di supervisore dell'attivitā di altri agenti, riservando alla proponente la titolaritā del potere sia di conferimento sia di revoca del detto incarico, la S.C: ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la liceitā della revoca immediata dell'incarico stesso, senza che un obbligo di preavviso potesse scaturire dai precetti di correttezza e buona fede).