(massima n. 1)
Il comportamento - interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi cosė un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, č idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva. (Nella specie, i lavoratori, abbandonato il posto di lavoro e conseguita la pensione, non avevano offerto le prestazioni lavorative per oltre tre anni successivi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 226 del 1990, dalla quale derivava la fondatezza della loro pretesa relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al limite del sessantacinquesimo anno di etā o del raggiungimento della contribuzione previdenziale massima; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che, nell'accogliere la domanda di trattenimento in servizio proposta dagli anzidetti lavoratori soltanto nel 1993, non aveva considerato l'incidenza del descritto comportamento sulla persistenza del loro diritto a proseguire il rapporto di lavoro).