(massima n. 1)
In tema di successioni mortis causa la collazione del denaro si attua naturalmente per imputazione, sul presupposto necessario che si sia in precedenza proceduto ad un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione, appunto, attraverso un minor prelievo rispetto a quanto altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse. Da ciò conseguono l'impossibilità di scindere logicamente i due momenti — quello della collazione e quello della formazione delle quote ereditarie spettanti a ciascun coerede — e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divisione dell'asse ereditario (nella specie, gli eredi del de cuius morto ab intestato avevano chiesto che venisse ammesso, in prededuzione, il loro credito avverso il fallimento di un altro coerede che aveva ricevuto in vita alcune donazioni in denaro, delle quali si chiedeva operarsi la collazione. La s.c., nel confermare la sentenza di rigetto della domanda emessa dalla corte di merito, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).