(massima n. 1)
Nel delitto di furto il dolo specifico, che si identifica nel fine di trarre profitto dall'impossessamento della cosa rubata, non č necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. (Nella specie il ricorrente sosteneva di aver agito non per finalitā di lucro ma per rappresaglia).