(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui all'estrazione di sabbia o di ghiaia da una zona demaniale segua l'asportazione del materiale estratto, concorrono il reato di furto e la contravvenzione, secondo i casi, punita dagli artt. 51 e 1162 del c.n. (per l'asportazione di sabbia da lido marino) ovvero dagli artt. 97 lett. m) R.D. 25 luglio 1904, n. 523, 374 L. 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'art. 1 n. 3 R.D. 28 maggio 1931, n. 601.