(massima n. 1)
A norma dell'art. 1372 c.c., il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti e dei loro eredi e non anche nei confronti dei successori a titolo particolare mortis causa o per atto fra vivi; pertanto le obbligazioni assunte dal proprietario di un immobile nei confronti di un terzo non si trasferiscono - tranne che siano configurabili come obbligazioni propter rem, costituenti numerus clausus all'acquirente dello stesso immobile, se non attraverso uno degli strumenti negoziali tipici all'uopo predisposti dall'ordinamento (delegazione, espromissione, accollo e cessione del contratto).