(massima n. 1)
Qualora l'acquirente di un immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione si trovi in regime di comunione legale dei beni con il coniuge, il giudizio di riscatto iniziato dall'avente diritto alla prelazione ai sensi dell'art. 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392 deve essere promosso nei confronti di entrambi, ancorché il coniuge sia rimasto estraneo al contratto stipulato dall'acquirente, posto che il coniuge, in forza dell'art. 177 c.c. ed in conformitą della previsione contenuta nell'art. 1372 secondo comma c.c., assume ope legis le vesti di destinatario diretto dello stesso effetto traslativo verificatosi in favore del contraente, di modo che le situazioni giuridiche soggettive di entrambi i coniugi nell'ambito del rapporto giuridico originato dal contratto rivestono carattere di inscindibilitą, essendo l'un coniuge divenuto, in forza dello stesso contratto, comproprietario del bene acquistato dall'altro.