(massima n. 1)
Il principio secondo cui il contratto non può avere effetto che tra le parti, salvo che nei casi previsti dalla legge, esclude che possano ritenersi legittimati ad agire per la nullità di una clausola arbitrale i garanti di una delle parti contrattuali, coobbligati in virtù di altro contratto, non potendo i medesimi essere convenuti innanzi all'arbitro né farsi promotori di un giudizio arbitrale.