(massima n. 1)
L'erede č vincolato dal contratto, anche se non trascritto, concluso dal "de cuius" e dalle obbligazioni dallo stesso nascenti, atteso che soltanto l'avente causa a titolo particolare "mortis causa" o per atto fra vivi č terzo e, come tale, non č tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito del suo dante causa.