(massima n. 1)
In tema di appalti pubblici, qualora un consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito ai sensi del r.d. 25 giugno 1909, n. 422), aggiudicatario di un appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l'esecuzione dei lavori appaltati e quest'ultima ne abbia subappaltato una parte ad altra impresa estranea al consorzio, in caso di inadempimento dell'impresa consorziata subappaltante nei confronti dell'impresa fornitrice, il consorzio non ne č responsabile in solido con l'impresa assegnataria consorziata, atteso che - in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione l'art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilevante "ratione temporis", che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in "associazione temporanea" - valgono la regola generale di cui all'art. 1372, secondo comma, c.c., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all'art. 1292 c.c., per il quale la solidarietā passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo.