(massima n. 1)
Il "forum destinatae solutionis" di cui alla seconda ipotesi dell'art. 20 c.p.c. (giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio) non č invocabile, quale foro facoltativo in deroga a quelli di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l'attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato, con pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari. (Fattispecie in cui il debitore-appaltatore si era impegnato al disormeggio del bacino galleggiante dell'Arsenale marittimo militare di Augusta ed al suo trasferimento presso altra sede non specificata, nonché al successivo ritrasferimento presso il porto di ormeggio originario).