(massima n. 1)
I contratti di compravendita di autoveicoli possono essere conclusi anche con il solo scambio orale del consenso, del quale può darsi dimostrazione con ogni mezzo di prova ammesso dalla legge, comprese le presunzioni semplici, costituendo la trascrizione dell'atto nel pubblico registro soltanto un mezzo di pubblicità inteso a dirimere gli eventuali conflitti fra più aventi causa dal medesimo venditore. Ne consegue che la forma scritta non è necessaria, né ad substantiam né ad probationem, neanche per l'accordo con il quale le parti sciolgono per mutuo consenso un precedente contratto di vendita di un autoveicolo.