(massima n. 1)
L'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall'esposizione "sommaria" dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non il superfluo, sicché è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente, senza una sintesi riassuntiva finale, si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo particolarmente complessa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso che conteneva la trascrizione integrale di tutti gli atti di parte e dei provvedimenti del giudice, nonché, nello svolgimento del processo, la pedissequa indicazione delle attività processuali espletate in ciascuna udienza).