(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticitą espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilitą dell'impugnazione, non gią per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non č normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilitą delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sģ - da una sanzione testuale di inammissibilitą. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente ha riversato in sede di legittimitą il contenuto dei gradi di merito).