(massima n. 1)
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio gią acquisito. (Nella specie, la S.C. ha pertanto confermato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione all'INPGI per lavoratori qualificati d'ufficio assistenti ai programmi, in luogo di esercenti funzioni totalmente o affatto giornalistiche, come invece dedotto dalle parti).