(massima n. 1)
La nullitā della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimitā, non č soggetta al principio di conversione dei motivi di nullitā in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non č deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c..