(massima n. 1)
La trascrizione del pignoramento immobiliare rileva quale atto integrativo della sua efficacia, mirando ad assicurare che la vendita o l'assegnazione forzata siano opponibili ai terzi, sicché al termine per la rinnovazione della trascrizione si applica la disposizione, di carattere generale giusta gli artt. 1187, secondo comma, cod. civ. e 155, quarto comma, cod. proc. civ., concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo.