(massima n. 1)
In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito - in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto - aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento, senza che l'altro fosse intervenuto nella processo esecutivo dal primo instaurato).