(massima n. 1)
Il capitolato generale per le opere pubbliche, di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ha valore normativo e vincolante e si applica, quindi, in modo diretto, solo per gli appalti stipulati dallo Stato mentre per quelli stipulati dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalitā giuridica e di propria autonomia, le previsioni del capitolato costituiscono clausole negoziali, comprensive anche di quella compromissoria per la soluzione delle controversie con il ricorso all'arbitrato, che assumono efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui siano richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale. A tal fine, tuttavia č necessario che la volontā di recepire il contenuto dell'intero capitolato risulti espressa in maniera esplicita ed univoca.