(massima n. 1)
Il procedimento di purgazione dalle ipoteche, disciplinato dagli artt. 2889 e ss. cod. civ., non è applicabile all'ipoteca legale ex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia perché il concessionario alla riscossione delle imposte non potrebbe richiedere l'assegnazione del bene pignorato, né rendersi acquirente del medesimo all'incanto - sicché l'applicazione di tale disciplina determinerebbe una disparità di trattamento tra il creditore privato e quello pubblico, in danno di quest'ultimo -, sia perché il suo diritto reale di garanzia, sebbene posto a tutela di un superiore interesse dello Stato, non risulterebbe adeguatamente tutelato - neppure dalla previsione di cui all'art. 2890, primo comma, n. 3), cod. civ. - dal rischio che l'acquisto del bene ipotecato avvenga per un importo modesto.