(massima n. 1)
In tema di societą di capitali, l'acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto in favore dei soci determina l'inefficacia, peraltro nella sola misura in cui si realizzi un'alterazione nella proporzione fra le rispettive quote, del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della societą, ma non anche la nullitą del negozio traslativo tra il socio alienante ed il terzo acquirente.