(massima n. 1)
Il riferimento "alle questioni trattate" integra motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di appello, anche nella prospettiva pił rigorosa introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'espressione utilizzata dalla corte territoriale per dare rilievo all'oggetto del giudizio di secondo grado, limitato alla rideterminazione delle spese della controversia, gią di per sé priva di particolare complessitą giuridica, e in presenza di un esito del giudizio solo parzialmente favorevole al ricorrente).