(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, l'art. 1367 c.c. non impone di attribuire all'atto un significato tale da assicurare la sua pił estesa applicazione, ma richiede soltanto, per il principio di conservazione cui attende, che il significato attribuitogli possa avere un qualche effetto, specie se l'interpretazione comportante la pił estesa applicazione dell'atto č da escludersi sulla base di una lettura che tenga conto degli altri, prioritari, criteri ermeneuti codificati. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva interpretato la clausola di un contratto intervenuto tra una societą di costruzioni e il Comune di Fiuggi non come deroga convenzionale alla competenza arbitrale prevista dall'art. 43 D.P.R. n. 1063 del 1962, bensģ come semplice indicazione del foro competente nelle ipotesi di responsabilitą extracontrattuale per danni cagionati a terzi).