(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria ed in ipotesi di collazione di immobili per imputazione, ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, il valore dei beni donati dal de cuius dev'essere calcolato con riferimento alla sua consistenza al momento dell'apertura della successione e avuto riguardo a tutte le potenzialitą economiche dei beni stessi. In esse va compreso per intero il contributo di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, se il corrispondente diritto č maturato al tempo dell'apertura della successione, trattandosi di un utile oggettivo connesso al bene, comunque sia stato erogato, per la prima casa o per altre unitą abitative.