(massima n. 2)
In tema di impresa artigiana, i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgono per l'identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale (legge 8 agosto 1985 n. 443) sono, invece, necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, sicché l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, effettuata ai sensi dell'art. 5 della ricordata legge n. 443 del 1985, non spiega alcuna influenza ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. - nel testo vigente "ratione temporis", prima della novella introdotta dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012 - dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ. Ne consegue che, per accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore, occorre valutare l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della propria famiglia, mentre risulta irrilevante il superamento delle soglie di fallibilità, ex art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non sussistendo più alcun collegamento tra la condizione di piccolo imprenditore e i presupposti per il fallimento.